La Proroga di scadenza dei termini del Permesso di Costruire è l’atto amministrativo che consente al titolare di protrarre i termini di inizio e/o fine lavori.
La proroga, ex Art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
Con l’entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.” , convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120 , per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro 31 dicembre 2020, l’interessato può presentare comunicazione di proroga, affinché i termini di inizio e fine lavori siano prorogati rispettivamente di 1 e di 3 anni rispetto la scadenza prevista, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
La proroghe si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.La comunicazione di proroga introdotta dal suddetto D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” , convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120 , è ammessa anche alle SCIA ex art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Il comma 4-bis dell’art. 10 inserito in fase di conversione in legge del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ha disposto che anche i termini i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonchè i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni, anche per quelli che eventualmente hanno già usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.